SCADENZA — ott 2021
Di Redazione SIA
Pubblicata il 30/08/2023
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in servizio alla data di stipula del presente accordo verrà corrisposto un importo forfettario lordo procapite di 230 euro maturato in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.
L'importo di cui sopra sarà erogato in tre rate di cui:
- la prima di 100 euro entro luglio 2021,
- la seconda di euro 50 con la retribuzione del mese di ottobre 2021
- la terza di euro 80 con la retribuzione del mese di aprile 2022.
L'importo una tantum sarà ridotto proporzionalmente per il personale part-time in relazione alla ridotta prestazione lavorativa. A tal fine non vengono considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero.
L'importo forfetario di cui sopra non sarà considerato ai fini dei vari istituti contrattuali e nella determinazione del TFR.
Le imprese cooperative in possesso dei requisiti di fruibilità di cui al punto 1 dell'accordo 30 maggio 2019 potranno corrispondere l'una tantum prevista dal rinnovo contrattuale sottoscritto il 18 maggio 2021, attraverso gli strumenti della mutualità propri della cooperazione.